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Per consentire lo svolgimento di tutte le attività è necessario attivare il sistema di contribuzione all'Ente Bilaterale, che l'art. 16 bis dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. ha determinato, a decorrere dall'1 gennaio 2000, nella seguente misura mensile:
calcolati su paga base e contingenza. Pertanto a partire dall'anno 2000 e fino a diversa disposizione, con cadenza trimestrale (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), le Aziende verseranno il contributo a loro carico e quello a carico dei lavoratori con le seguenti modalità:
Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente Bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi previsti, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.
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