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P er consentire lo svolgimento di tutte le attività è necessario attivare il sistema di contribuzione all'Ente Bilaterale, che l'art. 16 bis dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. ha determinato, a decorrere dall'1 gennaio 2001, nella seguente misura mensile:
calcolati su paga base e contingenza. Pertanto a partire dall'anno 2001 e fino a diversa disposizione, con cadenza trimestrale (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), le Aziende verseranno il contributo a loro carico e quello a carico dei lavoratori con le seguenti modalità:
S i rammenta che il rinnovo del contratto del 19 luglio 2003 abroga con decorrenza dal 1 gennaio 2004 i commi 3 e 4 dell'art. 20, ovvero la facoltà dell'azienda di erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione di importo pari allo 0,20% di paga base e contingenza.
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