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ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE (Art. 51 D.Lgs 81/08)

  1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più' rappresentative sul piano azionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi paritetici sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
  3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
  5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi paritetici sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
  6. Gli organismi paritetici, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
  7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di Coordinamento Provinciale una relazione annuale sull'attività svolta.
  8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.